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DA VINCOLO DI LEGGE A STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ

Avv Rastrelli Autodemolitori

DA VINCOLO DI LEGGE A STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ

Responsabilità amministrativa e penale delle imprese

DA VINCOLO DI LEGGE A STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ

La ricetta della CAR per l’evoluzione culturale ed etica delle imprese di
autodemolizione, nell’intervista all’Avvocato Sergio Rastrelli, consulente  legale.

 

di Alberto Piastrellini

 

Con D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, rubricato:“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”. (G.U. n.177 del 1°/8/2011), il Legislatore nazionale ha inteso apportare alcune significative implementazioni anche al D. Lgs. n. 231 del 2001, che aveva previsto, già oltre dieci anni fa, alcune forme di responsabilità penale nei confronti delle Società.

L’obiettivo della legge consisteva, allora come oggi, nel responsabilizzare anche le aziende private alla prevenzione dei reati, configurando responsabilità – dirette della Società – per casi di omissione o negligenza, ivi inclusi reati ambientali.

Tale responsabilità – qualificata come amministrativa, ma sostanzialmente di natura penale – si configura in caso di reati commessi da soggetti che svolgano la propria attività nell’interesse – o semplicemente  a vantaggio – dell’azienda.

Ciò indifferentemente per amministratori e dipendenti: tanto per chi riveste funzioni di vertice nella azienda (rappresentanza, amministrazione o direzione), quanto per le persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Dall’agosto dell’anno scorso, tra i reati – che costituiscono il presupposto per la responsabilità dell’ente o della società – insieme alle ipotesi tipiche (che vanno dalla truffa ai danni dello Stato, alla ricettazione, al riciclaggio) sono stati introdotti anche taluni reati ambientali, che vanno dal superamento dei limiti delle emissioni in atmosfera, alla gestione di discarica abusiva, sino al traffico illecito di rifiuti

Con questa regola, anche un reato commesso da un dipendente, ad esempio per uno scarico non autorizzato di acque reflue industriali, può oggi configurare – risolvendosi in un possibile vantaggio o interesse dell’Azienda – una serissima responsabilità penale per la Società.

Orbene, la “responsabilità amministrativa”, prevista dal Decreto succitato, espone a rischi di aggressione giudiziaria il patrimonio della Società: direttamente tramite imponenti sanzioni pecuniarie, o – indirettamente – con sanzioni che possono giungere dalla sospensione alla stessa interdizione dall’esercizio dell’attività di impresa.

A tutela dell’azienda, è necessario da un lato predisporre e adottare modelli organizzativi e gestionali che siano idonei a prevenire reati; dall’altro prevedere un organismo – all’interno della società – cui sia affidato il compito di vigilare efficacemente sul funzionamento e sull’osservanza di detti modelli.

Quindi, la predisposizione di corretti codici comportamentali, e di programmazione dell’attività decisionale, esclude la responsabilità penale per i reati realizzatisi.

La adozione del modello di organizzazione e gestione prevista dal Decreto pur essendo facoltativa appare quindi indispensabile per tutelare il patrimonio aziendale.

Nel momento in cui il legislatore ha ritenuto di coinvolgere direttamente gli operatori economici, sollecitandoli ad una efficace azione di prevenzione all’interno delle proprie realtà aziendali, la Confederazione Autodemolitori Riuniti CAR, intende farsi alfiere di una nuova cultura aziendale, di una moderna modalità di fare impresa conformemente ai principi dell’etica  e della trasparenza.

Il tema in oggetto ha stimolato la sensibilità dei vertici CAR che, dopo una serie di interventi di approfondimento pubblico con tutti gli stakeholders istituzionali e gli organi di controllo, ha inteso porre le basi per numerose iniziative, quali la promozione di specifiche giornate formative, a cura di team di professionisti in grado di orientare le imprese associate a prevenire i reati disciplinati dal D. Lgs. 231/01, mediante la realizzazione di un Modello Organizzativo sulla base delle specifiche esigenze delle aziende di autodemolizione, e la predisposizione dell’Organismo di Vigilanza.

CAR intende così – attraverso la proposta di adozione del “modello 231” – fregiare le imprese associate di un vero e proprio “marchio di qualità”, capace di dare una peculiare connotazione alle aziende, favorendole nel confronto con la sempre più spietata concorrenza sul mercato internazionale.

 

Per saperne di più, abbiamo rivolto alcune domande a Sergio Rastrelli, Avvocato cassazionista, esperto del Diritto Penale dell’Impresa, consulente legale della Confederazione Autodemolitori Riuniti, (CAR).

 

Come sono state accolte, dalla comunità degli Autodemolitori, le novità introdotte dal D. Lgs n. 121 che va a modificare e “svecchiare” il precedente D. Lgs 231/2001, mettendo in primo piano la responsabilità delle persone giuridiche di fronte a varie tipologie di reato, incluse talune di carattere ambientale?

Le dico con franchezza che il D. Lgs n. 231/2001, in realtà, impattava già direttamente sulle imprese di autodemolizione così come su ogni altra tipologia di impresa: infatti già allora apportava dei vincoli giuridici cui le imprese dovevano attenersi per evitare che condotte improprie dei vertici e dei dipendenti – purché svolte nell’interesse o a vantaggio dell’azienda – configurassero la responsabilità giuridica dell’ente.

Con l’introduzione della integrazione al D. Lgs n. 231 e con l’estensione dei reati ambientali come presupposto per un’applicazione più ampia del D. Lgs. stesso, è chiaro che il mondo dell’autodemolizione ha vissuto in maniera più diretta le potenziali ricadute del decreto sulle attività di impresa.

Il paradosso è proprio questo, come evidenziato nelle scelte associative della Confederazione Autodemolitori Riuniti: quello che è allo stato attuale un vincolo di legge che si applica anche direttamente alle imprese di autodemolizione e che, quindi, potrebbe essere letto come ulteriore forma di condizionamento dell’attività, può diventare una vera opportunità per le imprese stesse.

È per questo che CAR si sta spendendo per la formazione delle imprese associate, perché pure se al momento attuale, per le aziende, non è ancora obbligatorio adottare il “modello organizzativo 231”, chi dovesse farlo, oltre che tutelarsi e tutelare l’azienda dai rischi connessi ai cosiddetti “reati presupposto”, in qualche modo può gratificare l’azienda con una sorta di “marchio di qualità”, nel senso che si presenta sul mercato della libera concorrenza come azienda particolarmente accorta alla gestione dei processi decisionali.

Quindi, fatte salve le perplessità iniziali, per quanto riguarda la dotazione degli strumenti disciplinati dal D. Lgs., ora, la massa degli associati, sta cominciando a percepirne i vantaggi intrinsechi, concretizzati in una sorta di fattore competitivo.

 

Però un dubbio è legittimo. C’è sempre il rischio che un semplice errore documentale possa dar luogo a conseguenze pesanti sul piano penale.

Lei ha perfettamente colto nel segno.

Di fatto una forma di equivoco è proprio questa.

Se è vero che il D. Lgs. n. 231 disciplina una responsabilità che dal punto di vista nominale è amministrativa, in realtà introduce una responsabilità strettamente penale che determina sanzioni direttamente a carico dell’azienda, società o ente, non già della persona fisica. Queste sanzioni sono pesantissime, non soltanto a livello puramente patrimoniale, che già potrebbero incidere sulla stessa sopravvivenza dell’azienda dal momento che parliamo di sanzioni di assoluto rilievo, ma anche a livello gestionale, con previsioni interdittive che vanno – già in sede cautelare – dal divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, alla sospensione o revoca delle autorizzazioni, fino all’interdizione dell’esercizio di attività d’impresa.

Si capisce bene come le aziende, con il D. Lgs. n. 231, qualora siano oggetto di riscontro di reati ricompresi fra quelli “presupposto”, rischiano la stessa sopravvivenza. Portato all’estremo, questo Decreto che intende sensibilizzare e responsabilizzare i soggetti, può diventare un fattore esiziale per una azienda che non si attrezzi per tempo con le modalità corrette.

 

Da un punto di vista precauzionale, dal momento che “errare è umano”, come ci si comporta se è pur vero che, come chiedevo poc’anzi, un errore documentale potrebbe far insorgere il sospetto di reato “presupposto”, fatto salvo poi, magari, il riconoscimento della natura colposa e non dolosa dell’errore stesso?

Questa è un’altra fonte di possibile equivoco, perché fra i cosiddetti “reati presupposto”, cioè fra quei reati che possono portare ad una contestazione ai danni della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231, rientrano anche ipotesi di reato colposo, non esclusivamente ipotesi di reato doloso.

Questo significa che a fronte di una condotta fra quelle tipiche posta in essere anche a titolo di colpa e posta in essere persino da un dipendente della società, si può comunque configurare la responsabilità della società stessa.

Allora, a fronte di un rischio potenziale così ampio, il D. Lgs. n. 231 offre delle soluzioni, ovvero la possibilità che le società (e CAR questo sta proponendo ai propri associati), di dotarsi del cosiddetto “modello organizzativo”, strumento previsto dalla Legge, tale per cui se la Società, prima di commettere un eventuale reato, ha puntualmente codificato ed attuato i modelli comportamentali all’interno di sé stessa, qualora si compia un reato, anche all’interno fra quelli previsti dal suddetto D. Lgs., la predisposizione di un idoneo modello organizzativo funge da causa esimente, ovvero il reato non può più essere attribuito nella responsabilità alla Società e quindi non si possono più applicare le sanzioni previste.

(NdR: si intende con causa esimente la causa di esclusione della responsabilità penale).

 

Di qui la necessità di intraprendere percorsi formativi ad hoc in grado di favorire il corretto approccio delle aziende, non solo alla legalità che diamo per scontata, ovviamente, ma anche alle soluzioni previste dalle norme, non sempre di facile comprensione. Come si sta attivando la CAR?

È da tempo, in realtà, che CAR guarda agli strumenti formativi/ informativi e, più in generale a tutte quelle dinamiche atte ad aumentare la cultura professionale dei propri associati, come ad uno degli obiettivi principali della Confederazione rispetto alla base associativa.

Quindi, su una tematica che impatta fortemente sulle aziende, CAR ha immaginato un doppio binario di intervento:

  • organizzare e gestire sessioni monotematiche sul Lgs. 231 e gestite trasversalmente con tecnici, avvocati, consulenti, magistrati ed organi di controllo ovvero tutti gli interlocutori interessati;
  • mettere a disposizione degli associati un vero e proprio pool di consulenti che possano già predisporre dei modelli organizzativi dettagliati già mirati al mondo dell’autodemolizione.

A questo proposito, giova ricordare che un modello organizzativo come quello previsto dalla Legge, per essere congruo e affinché sia ritenuto dal giudice penale esimente rispetto alla commissione del reato, deve avere una sua specificità in relazione alle imprese che intendono dotarsene.

Quindi CAR intende predisporre e realizzare dei modelli organizzativi specifici e dare ai propri associati anche le coordinate per la predisposizione, all’interno di ogni azienda, del cosiddetto “organismo di vigilanza”, ovvero, quella struttura interna all’azienda che ha la responsabilità di controllare che il modello organizzativo sia rispettato da tutti i soggetti che lavorano all’interno dell’azienda stessa.

Se si riuscisse a determinare questo salto culturale nel mondo dell’impresa ecco che si potrebbe realizzare quel passaggio costruttivo da vincolo di legge ad opportunità in termini di competizione ed immagine.

 

Da un punto di vista meramente economico, giacché la realtà di molte aziende di autodemolizione, soprattutto negli ultimi anni, non è particolarmente brillante, qual è l’entità dell’investimento cui una piccola/media impresa del settore dovrebbe metter mano per dotarsi di uno strumento di tale  natura?

Naturalmente, maggiore è la complessità dell’azienda, maggiori sono le dimensioni, maggiori sono i rischi potenziali di elusione dello strumento, maggiormente complesso si configura il modello organizzativo più congruo.

È chiaro che, nel momento in cui si riesca ad individuare un modello organizzativo già ritagliato sulle esigenze specifiche dell’azienda di autodemolizione, allora l’investimento da parte delle singole aziende dovrebbe essere solo quello di adeguare un modello teorico alle specificità della singola azienda.

In questo caso si riducono i costi relativi a tempi e modalità di intervento.

Si tenga presente che ogni forma di adeguamento alle previsioni normative va sempre considerato come un investimento e mai come una spesa fine a se stessa, tanto più quando, come in questo caso, un investimento fatto preventivamente rispetto ad una possibile emergenza – tipo fattispecie di reato presupposto – fa sì non soltanto che si evitino le sanzioni penali sulla società, ma anche che si scongiuri, in termini preventivi, il rischio delle sanzioni pecuniarie (commisurate certo in quote, ma monetizzate in un range che va dai 25.800 € al milione e mezzo di €!).

A questo punto è talmente evidente la sproporzione fra costo e beneficio che qualsiasi azienda responsabile ed oculata dovrebbe coglierne subito il vantaggio.

 

La proposta di adozione del “modello 231” come vero e proprio  marchio di qualità per quelle aziende che  si dotano dello strumento previsto dalla norma, a che punto è? Siamo ancora a livello di proposta o si è giunti ad uno step ulteriore?

L’occasione di ECOMONDO che è anche uno dei momenti cardine in cui le imprese del settore si confrontano sulle attualità e le esigenze del momento, diventerà proprio il pretesto temporale e logistico ove CAR espliciterà il calendario di quelle sessioni monotematiche che citavo poc’anzi.

Chiaramente i tempi di adozione dipenderanno molto anche dalla risposta, sia in termini di qualità che in quelli di quantità, delle imprese associate. Però, la caratteristica che finora ha contraddistinto CAR è che la Confederazione non si è mai posta in termini sindacali o di rappresentanza di interessi specifici della categoria, semmai come un soggetto di interlocuzione con il mondo esterno al settore, quindi la convinzione della Presidenza è quella di chi ha la certezza che gli associati sapranno apprezzare fino in fondo – ancora una volta – la validità delle proposte.