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CERTEZZA DELLA PENA ED EMERGENZA CARCERARIA

emergenza carceraria

CERTEZZA DELLA PENA ED EMERGENZA CARCERARIA

CERTEZZA DELLA PENA ED EMERGENZA CARCERARIA

Decreto “svuotacarceri ed esigenze a confronto

 

di Sergio Rastrelli
Avvocato  Cassazionista

 

L’Assemblea della Camera dei Deputati, nei giorni scorsi, ha approvato – in via definitiva – un progetto di “riforma del sistema sanzionatorio ed in materia di pene detentive non carcerarie”, varando al contempo ulteriori disposizioni in materia di sospensione del procedimento penale, con messa alla prova, e nei confronti degli irreperibili .

Lungi da un progetto di riforma organica del “sistema giustizia”, ancora una volta il pretesto dell’intervento riformatore del Parlamento è da individuarsi in un dato emergenziale, quale il “carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario in Italia”, denunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Eppure, già nella seconda metà del ‘700, le questioni relative alla natura, alla durata, alle finalità, ed alle modalità di espiazione delle pene, per i reati commessi, occupavano il pensiero giuridico e sociale. Nello stesso arco temporale, nel suo “contratto  sociale”, Rousseau sottolineava come “ogni individuo accetta che la sua libertà sia sacrificata al potere  politico dello Stato e delle sue Leggi, e ne ha in cambio la sicurezza e la tranquillità che lo Stato stesso, vigilando sui trasgressori e punendoli, gli assicura”, mentre Cesare Beccaria evidenziava come “la legge deve stabilire una pena la cui durezza sia la minima necessaria al raggiungimento dello scopo, che è l’utile sociale”. Ciò perché in ogni tempo ed in ogni comunità   sociale,  “certezza del diritto” e “certezza della pena” hanno costituito caratteristiche essenziali e costitutive del diritto.

Non può però tacersi come in Italia sussista uno stato di necessità “strutturale”, legato al fatto che il carcere è sempre più una “discarica sociale” piuttosto che un luogo di possibile rieducazione, e che tale stato di necessità strutturale si intreccia ­inestricabilmente con uno stato di necessità contingente, di tipo logisti­co, derivante dal sovraffollamento delle carceri: ed  alla  privazione della libertà si aggiunge una sanzione (non prevista da alcun ordinamento) consistente in una sostanziale inciviltà dell’esecuzione  della pena detentiva. La carcerazione non fa infatti perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo, che evidenzia come, al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In tal senso, lo Stato dovrebbe “assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad  uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità    che  ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente”. A fronte di tale contesto emergenziale, insieme alla opportuna depenalizzazione di reati minori in semplici illeciti amministrativi , il Parlamento si però è limitato ad introdurre nel nostro ordinamento alcuni istituti, quali:

  • “la pena detentiva non carceraria”, ossia forme di reclusione o arresto presso l’abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza;
  • una detenzione “oraria”, quale misura non carceraria, limitata per singoli giorni della settimana o fasce orarie;
  • una detenzione domiciliare abbinata alla sanzione del lavoro di pubblica utilità, attraverso attività non retribuite in favore della collettività;
  • una forma di “messa alla prova”, con sospensione del processo, consistente in lavori di pubblica utilità, attraverso la prestazione di condotte riparatorie e risarcitorie, con l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero.

 

E’ di tutta evidenza, quindi, che il recente impianto riformatore – dato in sé apprezzabile, a fronte del tradizionale immobilismo del Legislatore nazionale – non ha però rimosso la “impronta carcerocentri­ca” del nostro sistema, limitandosi ad interventi assolutamente marginali. Al di fuori di un progetto di riforma organica, pertanto, anche la conversione del decreto sul  carcere – come hanno denunciato le Camere Penali – potrebbe rivelarsi l’ennesimo appuntamento – mancato – della politica con il coraggio.