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SINDACI E SCERIFFI

Sindaci e Sceriffi - Avv. Sergio Rastrelli

SINDACI E SCERIFFI

SINDACI E SCERIFFI

Nuovi poteri sui sindaci in materia di sicurezza urbana e incolumità pubblica

 

di Sergio Rastrelli
Avvocato  Cassazionista

 

Nel recente passato, e con sempre maggiore frequenza, talune amministrazioni comunali hanno deciso – attraverso precise scelte politico-amministrative – di adottare la singolare formula giuridica della cd. “ordinanza contingibile ed urgente” per far fronte alle principali emergenze cittadine relative agli aspetti di cd. “illegalità diffusa”, presenti con particolare evidenza, spesso sotto forma di degrado e disordine urbano, nelle realtà urbane di medie e grandi dimensioni.

 

In tal modo, i Sindaci si sono fatti interpreti – forse inconsapevolmente – di un modello di “sicurezza partecipata”: modello evoluto – e forse l’unico oramai proponibile -, perché basa sulla obiettiva necessità che ogni iniziativa, volta a migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita, possa svilupparsi solo attraverso il coinvolgimento più ampio dei soggetti istituzionali che agiscono sul territorio.

 

A ben diverso livello istituzionale, ma nella stessa ottica e nella stessa direzione di intervento, il Ministro degli interni ha varato, lo scorso 5 agosto, un decreto che – su taluni punti specifici – conferisce concreta attuazione al decreto legge sulla sicurezza: tale decreto, nelle intenzioni politiche del Governo, tende a rendere i sindaci “protagonisti e non comprimari della sicurezza sul
territorio”, attraverso un forte ampliamento dei tipici “margini di operatività”, attribuendo proprio ai “primi cittadini” il potere – naturalmente nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento – di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, ed emanare ordinanze, in materie che erano di esclusiva competenza statale: ciò al fine dichiarato di prevenire e di eliminare gravi pericoli che possano minacciare la “incolumità pubblica” e la “sicurezza urbana”.

 

Per incolumità pubblica, il decreto intende “l’integrità fisica della popolazione”, mentre la sicurezza urbana è definita come “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difusa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.

 

Su queste premesse, i Sindaci hanno pertanto ormai assunto, de iure et de facto, poteri speciali di intervento, per gestire – ai sensi dell’articolo 2 del decreto – ogni attività di prevenzione e contrasto nei confronti de:

  1. le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono I’insorgere di fenomeni criminosi,
    quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di
    minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool;
  2. le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato
    o che ne impediscono lafruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
  3. l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai
    punti 1) e 2);
  4. le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in
    particolare quelle di abusivismo commerciqle e di illecita occupazione di suolo pubblico;
  5. i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere
    la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero
    utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso, o pericoloso
    l’accesso ad essi”.

In tali casi di intervento, ogni sindaco agirà pertanto come ufficiale di governo – con il limite di informare preventivamente il prefetto della provincia, il quale dovrà collaborare per dare attuazione ai provvedimenti -, stabilendo, secondo le esigenze di ciascun territorio, i provvedimenti specifici da adottare.

 

La scelta politica del Governo investe così le Amministrazioni comunali di nuove e onerose responsabilità in materia di sicurezza, e risulta ispirata da una corretta ottica di decentramento, nella consapevolezza che la conoscenza del territorio dei sindaci possa essere elemento essenziale per la soluzione dei problemi legati alla sicurezza.

 

La formula tecnica del “decreto” appare in tal senso, particolarmente opportuna, tenendo conto che la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica è costituzionalmente riservata alla competenza pressoché esclusiva dello Stato, e che in tal modo è possibile assicurare uniformità, su futto il territorio nazionale, dei livelli essenziali di prestazioni che concernono, in definitiva, i diritti civili e sociali fondamentali del cittadino.