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DEPOSITO TEMPORANEO DI AUTOVEICOLI PRESSO I CONCESSIONARI

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DEPOSITO TEMPORANEO DI AUTOVEICOLI PRESSO I CONCESSIONARI

DEPOSITO TEMPORANEO DI AUTOVEICOLI PRESSO I CONCESSIONARI: FACCIAMO CHIAREZZA!

a cura di Alberto Piastrellini

 

Quello del deposito temporaneo di autoveicoli da avviare a rottamazione, presso Concessionari, è un problema di non poco conto per i professionisti dell’autodemolizione che, da un lato si vedono costretti ad ingenti spese per rinnovare i propri centri in virtù di normative più severe, dall’altro, vedono sempre più limitato il libero accesso al mercato delle auto da rottamare.
E, a tanto danno, si aggiunge la beffa di una situazione paradossale tale per cui, in taluni casi, i professionisti dell’autodemolizione, si vedono sottrarre la “materia prima” del loro lavoro, da altre fi gure che si improvvisano demolitori, solo perché hanno a disposizione una officina.
Tra l’altro, la necessità di una condivisa interpretazione della norma, si fa tanto più pressante quando, l’urgenza del corretto trattamento dei rifiuti, impone di scongiurare inutili sovrapposizioni di competenze e conseguente slittamento dei tempi di gestione dei rifiuti stessi. Senza contare, vieppiù, la difesa dell’attività imprenditoriale dei soggetti vocati all’autodemolizione, che, da anni, si adoperano nel settore del recupero e trattamento dei veicoli giunti al termine della loro vita operativa.
Per saperne di più e chiarire meglio la posizione degli autodemolitori, stante le norme di riferimento, abbiamo intervistato l’Avvocato Sergio Rastrelli, Consulente Legale della Confederazione Autodemolitori Riuniti (C.A.R.)

 

Avvocato Rastrelli, cosa dice, attualmente, la normativa italiana di riferimento per quanto attiene al deposito temporaneo di autoveicoli, da avviare a demolizione, presso un Concessionario?
I più recenti interventi normativi di recepimento delle Direttive Comunitarie sul territorio nazionale hanno, sul punto specifico, introdotto la opportunità per i concessionari e, più in generale, per i gestori di succursali ed automercati, di gestire, in via transitoria, i veicoli destinati alla rottamazione.
La Legge prevede, in tal senso, che “qualora il detentore intenda cedere il veicolo destinato a demolizione per acquistarne un altro, sia esso nuovo od usato, viene data facoltà al concessionario di accettarne la consegna e, conseguentemente, rilasciare il certificato di rottamazione”.
A fronte di tale facoltà, è previsto che nella fase intermedia tra la presa di carico ed il trasferimento del bene ai centri di raccolta “il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di
produzione del rifiuto presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato destinati all’invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni
”.
La equivoca formula utilizzata dal Legislatore ha però creato un dubbio interpretativo: se cioè la facoltà di detenere, in “deposito temporaneo”, gli autoveicoli destinati alla demolizione faccia sorgere o meno, in capo ai concessionari, gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 152/2006.

 

A chi attiene la responsabilità della gestione del veicolo da demolire?
Limitandoci ad una lettura formalistica della norma, dovremmo sostenere una tesi senza senso: che cioè anche il concessionario del tutto sprovvisto, come ovvio, di autorizzazioni e competenze specifi che in materia di rifiuti speciali se accetta di ritirare il veicolo destinato a demolizione, dovrebbe registrare lo stesso sul registro di carico e scarico dei veicoli destinati a demolizione, tenere il registro di scarico e scarico rifiuti e, conseguentemente, presentare la denuncia ambientale.
Il testo di legge, infatti, ha involontariamente determinato – tra i concessionari auto ed i centri autorizzati di demolizione – una impropria sovrapposizione di figure, ruoli e responsabilità che devono viceversa ben differenziarsi: di talché la stragrande maggioranza dei concessionari sul territorio nazionale, non avendo la possibilità e la competenza per rispettare le prescrizioni di legge, starebbe, allo stato violando inconsapevolmente la norma che disciplina il cosiddetto deposito temporaneo.

 

Quale dovrebbe essere il corretto iter che un detentore di autoveicolo destinato alla demolizione dovrebbe seguire?
Il detentore deve semplicemente affidare il veicolo, completo della documentazione, ad uno dei soggetti abilitati, individuati dalla legge, ed assicurarsi di ricevere il certificato di rottamazione con impegno alla cancellazione dal Registro.

 

Se l’ultimo detentore di un automezzo lascia in deposito la sua autovettura da rottamare ad un Concessionario e per questo riceve regolare certificato di rottamazione e radiazione dal PRA, compie qualche illecito?
Assolutamente no, prevedendo espressamente la legge che il rilascio del certificato di rottamazione “libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo”.
Peraltro si è più volte evidenziato, in sede amministrativa come al momento del deposito, l’autovettura sia ancora, a tutti gli effetti, un bene mobile registrato, per cui il momento
qualificante per considerarlo rifiuto possa essere individuato non già nella consegna, ma nella successiva cancellazione dal Pubblico Registro.

 

Qual è, secondo, la normativa italiana ed europea di riferimento, il giusto ruolo del Concessionario e dell’Autodemolitore?
Va evidenziato come non sempre il recepimento della normativa europea sul territorio nazionale sia risultato puntuale e tempestivo.
In ogni caso il punto nodale da affrontare è che l’autodemolitore è – e deve rimanere – l’unico titolato a “governare” le procedure di smaltimento del rifiuto, mentre il concessionario
deve inquadrarsi come soggetto meramente eventuale nel fine vita del veicolo, essendo titolato in una semplice ed, appunto, eventuale fase di transito dell’autovettura dallo status di bene a quello di rifiuto.
Oltre ad evitare la attribuzione e la gestione di improprie ed inutili formalità alle strutture commerciali dei concessionari, ciò permetterebbe di scongiurare quella sovrapposizione di
competenze e quello slittamento dei tempi di gestione del rifiuto, forieri peraltro di rischi tecnico-applicativi anche di natura penale: il bene rifiuto, infatti, sovrespone potenzialmente tutti i soggetti imprenditoriali interessati.

 

Nel caso il concessionario assumesse un ruolo che va la di là delle sue semplici competenze, sfruttando a proprio vantaggio una interpretazione soggettiva di una norma che si presta a diverse letture, si potrebbe teorizzare una illecita concorrenza?
Non vi è dubbio. L’intera filiera del fine vita presuppone ed impone una marcata differenziazione dei ruoli, delle competenze, ma anche delle attività.

 

Quale consulente legale della Confederazione Autodemolitori Riuniti, quali azioni vengono intraprese per giungere ad una corretta interpretazione della norma?
Di intesa con il Presidente Gifuni, che ha costituito la Confederazione Autodemolitori come una struttura aperta ed estroflessa verso l’esterno, anche le azioni legali nelle
forme di studi, pareri, segnalazioni, proposte, quesiti sono state sinora improntate a promuovere interlocuzioni, nello spirito di un leale e compiuto confronto in contraddittorio,
con i competenti organi, istituzionali e di controllo.
Alla logica del defatigante, e spesso vano, contrasto tra tesi ed antitesi, si è sostituita la strada della sintesi.